RSPP di Dipartimento
Sig. Mirco Marcellini
071 220 4420
m.marcellini@univpm.it
(aggiornato a Novembre 2022)
- RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
- FORMAZIONE GENERALE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Formazione Specifica Salute e Sicurezza sul Lavoro - RISCHIO BASSO
- Formazione Specifica Salute e Sicurezza sul Lavoro - RISCHIO MEDIO
- Regolamento di Ateneo per la gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
- LINEE GUIDA DELL'ATENEO
- Gestione emergenze
- Gestione rifiuti speciali
- Gestione cappe chimiche
- Gestione rischio biologico
- Divieto di fumo
- Linee guida per la tutela ed il sostegno della maternità e della paternità
- RISCHIO CHIMICO
- Manuale informativo per la tutela della salute del personale dei laboratori di ricerca
- POSTAZIONE AL VIDEOTERMINALE
- Il Medico Competente e gli Addetti ai Videoterminali
- La postazione al videoterminale
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- RISCHIO ELETTRICO
- Guida alla valutazione del rischio elettrico
- Napo, safety with a smile - Rischio elettrico
I film della serie Napo, realizzati in animazione computerizzata, sono dedicati alla comunicazione sui rischi lavorativi più frequenti e all’importanza di adottare sempre comportamenti sicuri. Lo scopo di tali film è di suscitare interesse per il tema della sicurezza e della salute sul lavoro. Le storie hanno un valore educativo: sollevano domande e stimolano il dibattito su aspetti specifici della sicurezza sul luogo di lavoro.
Tutti gli episodi della serie sono accessibili accedendo alla home page del sito di Napo: http://www.napofilm.net
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- Gestione sorveglianza sanitaria
Ad integrazione di quanto indicato nel link sovrastante, il Servizio Salute e Sicurezza richiede al medico competente la visita medica periodica per il personale impiegato in attività a rischio, segnalato dal datore di lavoro (in questo caso il Direttore di Dipartimento) che, avendone la responsabilità, firma la dichiarazione di esposizione al rischio.
Per il personale di questo Dipartimento il rischio si riduce al solo fattore “Videoterminali” (“VDT”); scatta l’obbligo di visita quando se ne fa un uso pari o superiore alle 20 ore settimanali; per questo il lavoratore che dichiari per iscritto un utilizzo minore non verrà chiamato alla visita di idoneità. Tale dichiarazione va inviata alla segreteria di Dipartimento all’indirizzo segr.dii@sm.univpm.it
Ribadendo quanto stabilito dall'art.13 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza, che specifica che con il termine "lavoratore" si intende anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati (quando frequenti laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali), al nuovo lavoratore spetta compilare il modulo “1” ed inviarlo alla segreteria di Dipartimento all’indirizzo segr.dii@sm.univpm.it. Una volta firmato dal Direttore, verrà inviato al Medico Competente e p.c. al Servizio Salute e Sicurezza per aggiornare gli elenchi ed inviare le dovute convocazioni, che avvengono periodicamente nell’arco del periodo in cui si opera all'interno del nostro Ateneo - anche in base all'età del lavoratore, quindi non necessariamente coincidente con la presa di servizio.
In seguito alla visita (stabilita dagli uffici competenti per tutto l'Ateneo e pertanto non concordabile), il Medico Competente produrrà un giudizio di idoneità comunicato sia allo stesso lavoratore che al Datore di lavoro, giudizio che è tenuto a conservare e a rendere disponibile per eventuali controlli.
Il datore di lavoro è obbligato a sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria tramite la nomina del medico competente, per cui il personale è caldamente pregato di evitare la mancata presentazione alla visita programmata; il rifiuto da parte del lavoratore a sottoporsi alle visite mediche e agli accertamenti sanitari disposti dal medico competente costituisce una grave ingerenza nell’operato del datore di lavoro. Il Medico Competente non può obbligare il dipendente a sottoporsi agli accertamenti sanitari, mentre il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti che la legge gli impone. Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi alle visite mediche, il datore di lavoro deve quindi procedere a provvedimenti disciplinari, per convincerlo a cambiare idea. Se tali provvedimenti non convincono il lavoratore, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento per giusta causa.
Il datore di lavoro che adibisce un lavoratore ad un’attività lavorativa per la quale la legge prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria potrà incorrere in una contravvenzione, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 516,00 Euro a 2.582,00 Euro. Sono previste sanzioni anche per il lavoratore; qualora infatti insista nel rifiuto, potrà essere avvisata l’Asl territorialmente competente, che essendo un organo di polizia giudiziaria, procederà ad accertare l’infrazione del lavoratore, con le conseguenze penali derivanti.